LE FORME DI STATO
Una caratteristica degli Stati democratici moderni 🡪è data dal fatto che al vertice dello Stato non vi è un solo organo o un’unica persona, ma una pluralità di organi che svolgono funzioni diverse.
La ripartizione dei poteri fra organi diversi può fare riferimento alla teoria del filosofo Montesquieu, secondo cui il potere pubblico si realizza attraverso la funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale, che devono essere affidate a soggetti diversi, ma anche con riferimento al territorio cui la sovranità si riferisce.
🡪Tradizionalmente si individuano due modelli di organizzazione:
- lo Stato unitario
- lo Stato federale.
1-Il modello di Stato unitario
prevede che la sovranità sia attribuita a un solo ente centrale (Stato) a cui spettano tutte le funzioni pubbliche e che esercita il governo del territorio in modo diretto attraverso funzionari del governo centrale. Tuttavia esistono anche gli enti decentrati con funzioni e competenze limitate e concesse.
2-Lo Stato federale prevede che lo Stato sia formato da tanti soggetti autonomi raggruppati in una federazione:
la sovranità viene ripartita tra la federazione, che mantiene le funzioni più importanti riguardanti tutto il territorio.
Questo modello nacque nel 1787 con l’emanazione della Costituzione degli Stati Uniti d’America, che rappresenta la prima forma di costituzione federale.
Nel corso del tempo gli Stati hanno creato anche forme intermedie di ripartizione dei pubblici poteri, come la forma di Stato regionale prevista dalla Costituzione italiana.
Il decentramento comporta vantaggi e svantaggi.
| VANTAGGI | SVANTAGGI |
| maggiore vicinanza dei poteri decisionali ai cittadini | si può costituire fonte di disparità e disuguaglianza tra i cittadini che si trovano a vivere in territori non omogenei dal punto di vista economico |
| maggiore attenzione alle esigenze del territorio | non favorisce l’unità dello Stato 🡪 alimentando contrapposizioni e conflitti tra le realtà locali |
| maggiore efficienza delle varie istituzioni |
La suddivisione dei poteri sul territorio avviene su 3-4 livelli:
- il governo nazionale;
- un livello regionale;
- un livello comunale.
In Italia questi livelli corrispondono a quelli della regione, dei comuni e delle province.
Le regioni attualmente sono 20 (5 a statuto speciale e 15 a statuto ordinario), le province sono 110 e i comuni poco più di 8.000.
🡪La costituzione, infatti, all’articolo 105 afferma che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali…”.
Questa fu voluta dall’Assemblea costituente e indica la volontà di prevedere, accanto al potere centrale esercitato dallo Stato, anche dei poteri pubblici, locali, che godono di un certo grado di autonomia e che dispongono di una certa libertà rispetto allo Stato centrale.
L’articolo 114 della Costituzione individua soggetti locali dotati di poteri autonomi nei comuni, nelle province, nelle città metropolitane e nelle regioni, indicati come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Queste organizzazioni 🡪 definite enti territoriali,
sono degli enti rappresentativi, in quanto i loro vertici sono eletti, direttamente o indirettamente, dai cittadini ed esprimono la volontà e i bisogni delle autorità locali. In realtà lo Stato italiano non è sempre stato organizzato secondo questo modello decentrato.
🡪Nel 1861 (la sua nascita) l’Italia fu organizzata come uno Stato unitario per rafforzare l’unità del paese appena costruito.
Durante il periodo fascista si accentuò ulteriormente il carattere centralista.
L’Assemblea costituente invece si mosse in direzione opposta, inserendo l’articolo 5, riconoscendo il decentramento territoriale, costituendo lo Stato regionale.
Questo modello di Stato prevede un sistema in cui vi è la presenza dello Stato centrale e di enti locali e territoriali eletti democraticamente.
Accanto ai comuni e alle province, i quali esistevano già, è stata aggiunta la regione. La Costituzione prevede due tipi di regioni: quelle a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta) e quelle a statuto ordinario.
La costruzione di questa forma di Stato è stata avviata nel 1972 – in ritardo a causa del clima politico vissuto nel periodo del secondo dopoguerra, caratterizzato dalla Guerra fredda.
La situazione è iniziata a mutare solo a partire dagli anni Novanta, quando sono state avviate una serie di riforme come la legge n°142 del 1990,
ha disciplinato in modo unitario e completo l’organizzazione dei comuni e delle province, prevedendo l’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia.
🡪Negli stati democratici moderni i poteri dello Stato sono suddivisi tra più organi, sia in relazione alle funzioni svolte, sia in relazione al territorio rappresentato.
Le forme di stato classiche sono quello dello stato unitario, in cui la sovranità spetta al potere centrale, e dello stato federale, in cui esiste una federazione di Stati autonomi.
L’Italia ha attualmente una forma di Stato intermedia, quella dello stato regionale, che deriva dalla previsione contenuta nella costituzione.
Il rapporto tra lo stato e gli enti territorio è stato modificato dalla legge costituzionale n.3 del 2001, che ha attribuito maggiori poteri agli enti locali affermando alcuni principi:
- Principi di sussidiarietà 🡪 di regola l’assegnazione delle competenze viene spostata verso gli enti più vicini al cittadino
- Autonomia finanziaria degli enti locali 🡪 essi partecipano al gettito dei tributi statali e possono applicare tributi propri, con possibilità di beneficiare di un aiuto attraverso un fondo perequativo
- Rafforzamento dell’autonomia legislativa delle regioni 🡪 con la ripartizione legislativa delle regioni
LE REGIONI
La regione 🡪 è stato introdotto nel nostro ordinamento dal 1948
Può essere a statuto speciale e a statuto ordinario
Le regioni a statuto speciale 🡪sono state create per contrastare la diffusione di forze separatiste e per tutelare le minoranze linguistiche.
Sono 5: Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta.
A queste la Costituzione riconosce forme e condizioni particolari di autonomia e una competenza legislativa esclusiva nelle materie indicate nei rispettivi statuti.
*Da ricordare il Trentino-Alto Adige, suddiviso in due province autonome, Trento e Bolzano, le quali hanno una potestà anche in materia legislativa (articolo 116).
🡪L’organizzazione e il funzionamento delle regioni autonome
sono disciplinati da uno statuto speciale che deve essere adottato dal Parlamento con una legge costituzionale (articolo 116).
🡪Le disposizioni contenute sono norme costituzionali che prevalgono sulle leggi ordinarie.
Nelle regioni ordinarie viene riconosciuta un’autonomia statuaria in quanto ciascuna regione può emanare un proprio statuto in armonia con la Costituzione (articolo 123).
Lo statuto di una regione ordinaria, però, deve essere approvato con una legge regionale che deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e con due votazioni successive a una distanza di almeno due mesi.
GLI ORGANI REGIONALI
🡪La regione è un ente pubblico,
cioè una persona giuridica,
agisce attraverso i propri organi.
In base all’articolo 121
gli organi politici di una regione sono:
- Consiglio regionale;
- Giunta regionale;
- Presidente della Giunta regionale.
1-Il Consiglio regionale
🡪è l’organo legislativo in quanto approva le leggi regionali e può fare proposte di legge alle camere,
🡪 l’organo di indirizzo di controllo, in quanto delibera gli obiettivi dell’attività della regione e vigila sugli altri organi regionali.
Il Consiglio 🡪 è un organo collegiale composto dai consiglieri,
il cui numero è stabilito in base alla popolazione residente nel territorio della regione, e possono variare da un minimo di 20 a un massino di 80.
Vengono eletti direttamente dagli elettori aventi il diritto il voto e rimangono in carica per 5 anni.
🡪 Le funzioni principali del Consiglio regionale consistono:
- nell’esercizio della potestà legislativa regionale, 🡪 cioè nella discussione e nella promozione delle leggi regionali (è l’unico ente che può emanare leggi regionali);
- approva il bilancio regionale;
- delibera sui tributi di competenza regionale;
- esercita altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, come l’elezione dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica;
- funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali;
- ha il potere di iniziativa legislativa, 🡪in quanto può presentare delle proposte di legge di interesse regionale e, con altri 4 Consigli regionali, può richiedere un referendum abrogativo di una legge ordinaria o di approvazione di una legge costituzionale.
🡪All’interno del Consiglio regionale operano:
- alcuni gruppi consiliari, 🡪costituiti da consiglieri dello stesso partito o con idee simili;
- commissioni consiliari 🡪suddivise per materia, formate da un numero ristretto di consiglieri, e svolgono dei compiti di natura soltanto preparatoria o consultiva.
🡪La Costituzione prevede l’incompatibilità tra la carica di membro di un Consiglio o di una Giunta regionale oppure del Parlamento europeo e ai consiglieri regionali viene riconosciuta l’insindacabilità, nel senso che non sono perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati, ma non l’inviolabilità.
🡪Lo scioglimento anticipato di un Consiglio regionale si può verificare:
- se vengono commessi atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge;
- se viene approvata una mozione di sfiducia nei confronti della Giunta regionale o del presidente della giunta;
- se cessa per qualunque motivo l’incarico del Presidente della giunta;
- se vengono presentate dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri regionali.
🡪La Giunta regionale è l’organo esecutivo della regione, nel senso che ha il compito di attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale.
La Giunta è un organo collegiale formato dal Presidente della giunta e dagli assessori,
il cui numero è stabilito dallo statuto di ogni regione.
Ciascun assessore è preposto a un assessorato, 🡪 cioè all’insieme degli uffici e degli organi relativi a un determinato settore dell’amministrazione regionale.
è regolata da ogni regione nell’ambito della sua autonomia.
La Giunta regionale viene nominata dal Presidente della giunta e gli assessori sono responsabili dal punto di vista politico soltanto nei confronti del presidente, che può revocarli
Le funzioni principali della Giunta sono:
- la presentazione di proposte di legge e l’approvazione dei regolamenti regionali;
- l’esercizio dell’attività amministrativa e la redazione del bilancio e del conto consuntivo annuale;
- la direzione degli organi amministrativi della regione e dei suoi enti.
🡪Il Presidente della Giunta regionale
è l’organo direttivo e rappresentativo della regione, in quanto dirige l’attività della giunta e rappresenta le regione nei rapporti esterni.
Esso è chiamato anche governatore
viene eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini.
🡪 Il presidente ha il compito di direzione dell’attività della giunta (convocazione e presidenza delle sedute ecc.) e di coordinamento dell’attività amministrativa dei singoli assessori.
🡪Al presidente sono attribuite:
- la rappresentanza della regione nei rapporti con i terzi;
- la direzione dell’indirizzo politico della Giunta regionale, 🡪 cioè degli obiettivi di fondo della sua attività, e la conseguente responsabilità politica nei confronti del Consiglio regionale;
- la promulgazione delle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale e l’emanazione dei regolamenti regionali approvati dalla Giunta regionale.
A differenza dei consiglieri regionali, al Presidente della giunta e agli assessori regionali non viene riconosciuta l’insindacabilità.
LE FUNZIONI REGIONALI
🡪La Costituzione attribuisce alle regioni:
- una potestà legislativa,
- una potestà regolamentare,
- una potestà amministrativa
- un’autonomia legislativa.
1🡪La potestà legislativa delle regioni
consiste nel potere di emanare vere e proprie leggi regionali, 🡪cioè delle fonti primarie del diritto in alcune materie.
si distingue in:
- potestà corrente o ripartita
- potestà esclusiva o primaria.
In primo luogo alle regioni viene attribuita una potestà legislativa concorrente con quella dello Stato in alcune materie elencate in modo dettagliato dalla Costituzione nell’articolo 117 e nelle quali possono essere emanate sia leggi statali sia leggi regionali.
Per queste materie lo Stato stabilisce i principi fondamentali contenuti in una legge cornice e la regione adatta questi criteri generali alle specifiche esigenze locali.
In secondo luogo alle regioni viene attribuita una potestà legislativa esclusiva in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Alle regioni quindi viene riconosciuta in modo esclusivo una potestà legislativa residuale in tutte le materie che non sono attribuite alla competenza concorrente o esclusiva dello Stato, nel senso che in quelle materie soltanto le regioni possono emanare leggi regionali.
Tra queste materie è compreso il turismo.
🡪Le regioni hanno il potere di emanare regolamenti (Potesta regolamentarea) in tutte le materie che non sono riservata in modo esclusiva alla legislazione statale (art. 117 Cost.)
🡪Le potesta regolamentare consiste nel potere di emanare regolamenti regionali, cioè delle fonti secondarie che contengono delle norme di attuazione e di integrazione delle leggi regionali o anche delle leggi statali.
I regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale ed emanati dal presidente della giunta
** Le proposte di leggi regionali di regola possono essere presentate dalla Giunta, dai consiglieri regionali, dagli elettori e dai Consigli provinciali e comunali. Esse sono approvate dal Consiglio regionale e promulgate dal Presidente della Giunta e di regola, entrano in vigore dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; 🡪 possono essere anche abrogate, con le modalità previste dallo statuto, con un referendum popolare **
🡪Alle Regioni viene attribuita anche una potestà amministrativa o esecutiva in senso stretto.
La potestà amministrativa delle Regioni
consiste nel potere di realizzare in concreto gli interessi pubblici o collettivi dei soggetti che risiedono o operano nel suo territorio.
La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 🡪ha modificato profondamente il sistema di ripartizione della potestà amministrativa tra lo Stato e gli altri enti in seguito alla riforma, di regola le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, come enti territoriali più vicini ai cittadini, e vengono conferite alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni o allo Stato soltanto se è necessario garantirne l’esercizio unitario, in base ai principi di sussidiarietà. (art. 118 Cost.)
Le Regioni, quindi, svolgono funzioni amministrative soltanto in via sussidiaria rispetto agli enti pubblici minori e a loro volta possono conferire alcune funzioni amministrative proprie, per garantirne una maggiore efficacia ed efficienza, agli enti locali operanti nel loro territorio
Di regola, pertanto, i privati e le imprese non devono rivolgersi alla Regione e agli altri enti locali, per i provvedimenti e gli atti amministrativi che li riguardano, ma al Comune nel quale risiedono o a quello nel quale svolgono la loro attività economica o professionale
🡪L’autonomia finanziaria delle regioni
consiste nel potere di stabilire e gestire in modo autonomo le risorse finanziarie (le entrate e le spese) necessarie per realizzare i loro compiti
In base alla Costituzione, in particolare, le entrate delle Regioni comprendono:
- le risorse autonome, 🡪cioè le entrate derivanti dai beni e dai servizi regionali
- i tributi propri🡪 cioè le imposte e le tasse che possono essere istituite con una legge regionale nelle materie non riservate alle leggi statali e collegandole a una specifica finalità;
- la compartecipazione al gettito di tributi dello Stato riferibili al loro territorio, 🡪 in modo tale che almeno una parte del reddito prelevato in un ambito regionale venga utilizzato a vantaggio della comunità che lo ha prodotto (cosiddetto principio di territorialità dell’imposta);
- l’accesso al cosiddetto fondo perequativo, 🡪 che è un fondo <<senza vincoli di destinazione» istituito con legge dello Stato a favore delle a del Paese << con minore capacità fiscale per abitante»;
- il ricorso all’indebitamento, 🡪cioè a prestiti pubblici,
🡪 alle Regioni è riconosciuta di una quota del gettito derivante dall’attività di lotta all’evasione fiscale 🡪cioè dell’attività di accertamento dell’o-messo o insufficiente versamento, riguardante i tributi propri o, per la propria quota, i tributi erariali che formano oggetto di compartecipazione
L’AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI
Nel nostro ordinamento costituzionale gli enti pubblici territoriali sono:
- il Comune
- la provincia disciplinati nel testo unico nell’ordinamento degli enti locali
(d.lg. 18 agosto unico sull’ordinamento degli enti 2000, n. 267)
La riforma degli enti locali ha ampliato in misura notevole l’autonomia degli enti locali, ai quali vengono riconosciute espressamene:
- l’autonomia statutaria, 🡪in quanto devono me fondamentali relative alla loro organizzazione;
- l’autonomia regolamentare o normativa, perché nelle materie di loro competenza possono emanare dei regolamenti, che contengono norme giuridiche vincolanti per tutti i cittadini;
- l’autonomia organizzativa, nel senso che devono adottare un regolamento sul funzionamento degli uffici e possono decidere autonomamente il proprio organico e la gestione del personale;
- l’autonomia amministrativa, in quanto sono titolari di funzioni proprie funzioni conferite dallo Stato e dalle Regioni in base al principio di sussidiarietà;
- l’autonomia finanziaria, nel senso che i Comuni e le Province possono gestire le proprie entrate e le proprie spese ma, a differenza delle Regioni, non possono stabilire nuovi tributi
- autonomia contabile, 🡪 perché hanno un proprio bilancio annuale, che deve essere deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
IL Comune
ogni Comune 🡪 ha un proprio statuto comunale, 🡪che essere approvato dal Consiglio comunale e contiene le norme relative all’organizzazione e all’attività del Comune
🡪 I principali organi politici sono:
- il Consiglio comunale;
- la Giunta comunale;
- il Sindaco.
1🡪Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’attvità del comune
È un organo collegiale formato da consiglieri 🡪il cui numero è stabilito in relazione alla popolazione e presieduto da un presidente,🡪 che viene eletto nelle prima riunione dai consiglieri con una popolazione > 15.000 abitanti e dove viene espressamente richiesto dallo statuto
Il Consiglio comunale deve approvare:
- un regolamento interno, 🡪per disciplinare il suo funzionamento (ciò convocazione e le modalità di svolgimento delle riunioni, le maggioranze per le deliberazioni ecc);
- lo statuto comunale
- può prevedere la creazione di commissioni consiliari, con funzioni preparatorie e di controllo, specializzate per materia (istruzione, trasporti, tributi ecc.)
🡪I consiglieri comunali vengono eletti direttamente dai cittadini, a suffragio universale per un periodo di cinque anni
🡪In base alla legge l’elezione del Consiglio di un Comune avviene con modalità diverse a seconda che si tratti di Comuni con una popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti o popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Nei Comuni < 15.000 abitanti è eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti e alla sua lista sono assegnati i 2/3 dei seggi, secondo un sistema maggioritario.
*I seggi restanti sono assegnati proporzionalmente alle altre liste partecipanti.
🡪 In base alla legge il Consiglio comunale non ha una competenza decisionale di carattere generale, ma delibera soltanto alcuni atti fondamentali riguardanti:
- l’ordinamento e il funzionamento del Comune;
- la programmazione dell’attività comunale;
- la gestione contabile e finanziaria;
- i cosiddetti atti di alta amministrazione
La competenza del Consiglio comunale in queste materie è tassativa nel senso che il Consiglio non può deliberare su altre materie diverse da quelle in esclusiva.
🡪La Giunta comunale è l’organo esecutivo e deliberativo del Comune
La Giunta è un organo collegiale presieduto dal sindaco del Comune e formato da un numero di assessori stabilito nello statuto comunale (i componenti della Giunta pero non possono essere più di dodici)
Di regola ciascun assessore (uno dei quali svolge le funzioni di vicesindaco e ha il compito di sostituire il Vicesindaco in caso di assenza o di impedimento)
Gli assessori sono nominati dal Sindaco e sono responsabili dal punto di vista politico soltanto nei confronti del sindaco che potrebbe revocare il loro incarico 🡪 rimpasto
assessori possono essere scelti tra i consiglieri comunali o anche tra persone non elette (ma per questo titolo occorre verificare se tale possibilità è prevista o esclusa dallo statuto comunale).
🡪Nei Comuni con più di l ottenendo abitanti, tuttavia, la carica di assessore non è compatibile con quella di consigliere, e quindi l’accettazione nomina de della nomina come assessore comporta automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere.
🡪oltre a funzioni preparatorie ed esecutive delle deliberazioni del Consiglio, la Giunta comunale svolge funzioni Deliberativi su tutte le materie che non sono riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio comunale o del Sindaco (art. 48):
🡪 come organo deliberativo la Giunta comunale 🡪 ha una competenza di carattere generale e residuale, nel senso che riguarda tutti gli atti d i indirizzo, programmazione e controllo che non sono attribuiti agli altri organi del Comune
🡪Il Sindaco
è l’organo posto al vertice o a capo del Comune ed è responsabile dell’amministrazione comunale nel suo complesso.
è un organo individuale che viene eletto direttamente dai cittadini residenti nel Comune per un periodo di cinque anni.
Dopo essere stato eletto,
il Sindaco deve nominare gli assessori che formano la Giunta comunale e presentare al Consiglio comunale, le linee programmatiche de azioni e dei progetti che intende realizzare nel corso del suo mandato
Nel corso del mandato l’opposizione può presentare una mozione di sfiducia nei con fronti del Sindaco e della Giunta comunale.
deve avvenire a maggioranza assoluta dei consiglieri e per appello nominale, 🡪 si apre una vera e propria crisi politica, in quanto produce la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta comunale, e lo scioglimento automatico dello stesso Consiglio comunale:
in questi casi il Governo deve nominare un commissario straordinario, con il compito di espletare gli atti urgenti e di indire le nuove elezioni comunali.
🡪 le attribuzioni principali del Sindaco, che prima di assumere le sue funzioni deve giurare davanti al Consiglio comunale riguardano:
- La presidenza del Consiglio comunale 🡪 se non è stato nominato un Presidente;
- La presidenza della Giunta comunale;
- gli adempimenti relativi al funzionamento della Giunta e del consiglio (la convocazione del riunioni, la fissazione dell’ordine del giorno ecc.);
- la rappresentanza politica e giuridica🡪 nei rapporti pubblici o privati (per esempio la stipulazione di contratti)
- la direzione e vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e sull’esecuzione delle delibere comunali
- il coordinamento degli orari degli esercizi commercia e dei servizi pubblici comunali
- la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune
🡪ll Sindaco,
INOLTRE,
svolge le altre funzioni amministrative che gli sono attribuite dallo statuto comunale e dalla legge:
L’organizzazione di un Comune comprende alcuni organi burocratici, che sono costituiti da dipendenti pubblici e vengono eletti direttamente o indirettamente dai cittadini.
l’ente locale è organizzato in uffici comunali, più o meno numerosi a seconda delle dimensioni e delle esigenze dei diversi Comuni
ogni Comune deve disciplinare l’inquadramento e l’organizzazione dei propri dipendenti
Al vertice dell’apparato burocratico del Comune è posto il segretario comunale
il segretario è un funzionario pubblico nominato dal Sindaco a tempo determinato e per un periodo non superiore al mandato del Sindaco in carica
è incaricato di svolgere un’attività di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli altri organi comunali
🡪ll Comune può svolgere
qualsiasi attività amministrativa che interessi la collettività locale:
in base alla Costituzione <<le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni>> 🡪 (art. 118 Cost., come modificato dalla cost. 18 ottobre 2001)
In particolare, le funzioni amministrative di un Comune riguardano:
- la polizia urbana
- i lavori pubblici
- i servizi sociali
- la sanità e l’igiene
- il commercio
- l’urbanistica e il territorio
🡪un Comune può esercitare anche altre funzioni amministrative 🡪delegate dallo Stato o dalla Regione con apposite leggi.

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